Vert Amandier

Aperto da LoveDyane, 22 Novembre 2014, 10:31:32

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robyazz

Citazione di: tractor il 27 Giugno 2018, 11:53:37
Non sono l'esperto nelle procedure legali,ma con il fatto della recente "disintegrazione" del recinto per cavalli,c'e l'odore di beffa oltre il danno.Ti conviene andare dal tuo medico di famiglia accusando i sintomi di paura,terrore,che la moglie ed i figli si svegliano di notte urlando,non si dorme da quel giorno,i dolori cervicali,etc...Visto che il proprietario del cavallo  si è assicurato che "state bene" e lui risulta danneggiato per chissa quante migliaia di €!Missa che il gioco si sta spostando sull'altro campo ed il risarcimento per la XM cade nel secondo piano!Tractor

Esattamente, d'accordissimo.
BLOCCO EURO 0, IMBROGLIO VERO

Citroen C5 Break 2.0 i 16V Exclusive Automatic GPL 2006 / D Super5 GPL 1974 / Jaguar S-Type 3.0 V6 2000

RicDyane

Novità del giorno: Europ Assistance copre la tutela legale della fase stragiudiziale. Devo segnalare loro il legale che ho prescelto.

andrea75


RicDyane

Citazione di: andrea75 il 28 Giugno 2018, 16:45:30
Mooolto bene!!!!
Ne è valsa la pensa tribolare per quella integrazione della polizza. Europ Assistance è una garanzia di serietà.
Resta il fatto che le spese legali le dovrebbe rimborsare l'assicurazione del cavallo.

cristiano

Entro il massimale della tutela legale (in genere fino a 10 o 15000 eur, secondo la convenzione). Meglio cosi', ovvero affidi tutto a un legale che immagino trattera' la cosa con l'assicurazione o il legale della controparte. EuropAssistance coprira' le spese di questo legale fino al valore del massimale che in genere basta e avanza.
DLuxe febbraio 1972
XM 16VSX luglio 1998

RicDyane

Citazione di: cristiano il 28 Giugno 2018, 19:22:41
Entro il massimale della tutela legale (in genere fino a 10 o 15000 eur, secondo la convenzione). Meglio cosi', ovvero affidi tutto a un legale che immagino trattera' la cosa con l'assicurazione o il legale della controparte. EuropAssistance coprira' le spese di questo legale fino al valore del massimale che in genere basta e avanza.
Citazione di: cristiano il 28 Giugno 2018, 19:22:41
Entro il massimale della tutela legale (in genere fino a 10 o 15000 eur, secondo la convenzione). Meglio cosi', ovvero affidi tutto a un legale che immagino trattera' la cosa con l'assicurazione o il legale della controparte. EuropAssistance coprira' le spese di questo legale fino al valore del massimale che in genere basta e avanza.
copre solo lo stragiudiziale.

cristiano

DLuxe febbraio 1972
XM 16VSX luglio 1998

RicDyane

CitazioneSEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA
LEGALE CIRCOLAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di
ottenere il componimento bonario della vertenza
prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde
delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie,
sia che il suo comportamento risulti colposo
o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto
o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini
assicurativi è comunque escluso il rimborso di
spese per contravvenzioni dell'Assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli
atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre
1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante
da inadempimenti o violazioni di obbligazioni
assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la
quale la Legge prevede come pena la reclusione o
la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il
reato posto in essere senza volontà o intenzione e
dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza
o inosservanza di norme di legge. Deve essere
espressamente previsto nella sua qualificazione
colposa dalla legge penale e come tale contestato
dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il
reato posto in essere con previsione e volontà. Si
considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli
espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha
cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha
commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste
in un adempimento né in una violazione di un
obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una
norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il
danno conseguente al fatto illecito viene denominato
danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e
responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta
violazione di norme penali che viene notificata
all'imputato mediante "informazione di
garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione
della norma violata e il titolo (doloso o
colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di
reato sono previste dal Codice Penale o da norme
speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni
secondo la diversa tipologia delle pene detentive
e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti
si distinguono in base all'elemento psicologico
del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci
"delitto colposo" e "delitto doloso").
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la
controversia - per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati
(vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA
DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi
del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 174.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 21. - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del
sinistro si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali e per le spese di resistenza per
danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi
del primo evento che ha originato il diritto al
risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato,
la controparte o un terzo abbia o avrebbe
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura,
per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento
alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri,
qualora in polizza siano presenti le rispettive
garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si
tratta di esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali, di spese di resistenza per
danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di
responsabilità amministrativa e di ricorsi od
opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza,
per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca
altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente
da altra Compagnia o da Europ Assistance),
senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà
anche per comportamenti colposi posti in essere
durante la validità della polizza sostituita, sempreché
i sinistri vengano denunciati durante la validità
della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti
posti in essere non oltre due anni prima della data
di stipula della presente Polizza e purché le denunce
di sinistro non siano state ancora presentate al
Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione
della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui
sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia
della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti
durante il periodo di validità della polizza e che
siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi
e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12
(dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti
che nel momento della stipulazione dell'assicurazione
fossero stati già disdetti da uno dei contraenti
o la cui rescissione, risoluzione o modificazione
fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed
aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di
responsabilità amministrativa a carico di una o
più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a
favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo
massimale resta unico e viene ripartito tra
loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da
ciascuno di essi sopportati.
Art. 22. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente
denunciare qualsiasi sinistro nel momento in
cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza,
inviando denuncia scritta a Europ Assistance
Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela
Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02
58384210, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance
copia di ogni atto a lui pervenuto, entro
7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello
stesso.
Art. 23. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura
assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in
modo completo e veritiero di tutti i particolari del
sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti
e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela
dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i
mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione
e procurare i documenti necessari.
Art. 24. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance
esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di
Old Timer - Condizioni di Assicurazione
pag. 5/7
bonario componimento. L'Assicurato non può dar
corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi
o transazioni senza il preventivo benestare di Europ
Assistance. In caso di inadempimento di questi
oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo
del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una
bonaria definizione della controversia, o quando la
natura della vertenza escluda la possibilità di un
componimento amichevole promosso da Europ
Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra
Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia
necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione,
l'Assicurato ha il diritto di scegliere
un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano
nel distretto della corte d'appello ove hanno sede
gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il
nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia
o il procedimento penale debbano essere
radicati in un distretto di corte d'appello diverso da
quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la
facoltà di scegliere un legale che esercita nel
distretto di corte d'appello di propria residenza,
segnalandone comunque il nominativo a Europ
Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa
anche le eventuali spese sostenute esclusivamente
in sede giudiziale per un legale corrispondente
nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di
scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di
indicare il nominativo di un legale al quale affidare
la tutela dei propri interessi. La procura al legale
designato deve essere rilasciata dall'Assicurato,
il quale deve fornirgli tutta la documentazione
necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico
professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito
di parte, la stessa deve essere preventivamente
concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di
un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato
abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell'operato di
Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell'incarico al legale designato o
rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell'incarico professionale da
parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad
altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio,
Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale
a scelta dell'Assicurato.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al
termine di un grado di giudizio, Europ Assistance
rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato
per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato,
Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale
originariamente incaricato, sia le spese del nuovo
legale designato, sempre che la rinuncia non sia
determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà
della lite.
D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari
ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle
spese sostenute per la gestione della vertenza
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i
legali e i periti in merito agli onorari agli stessi
dovuti senza il preventivo consenso della
società. In caso di mancato rispetto di tale
obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia,
rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei
limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le
eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali
spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance
in merito all'interpretazione della polizza
e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si
impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di
avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione
viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali,
ad un arbitro designato di comune accordo
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente territorialmente per la
controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel
modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente
favorevole per Europ Assistance, sono ripartite
al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato,
devono essere pagate integralmente da
Europ Assistance.
Art. 25. - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o
anticipate, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente
con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI
TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"
Art. 26. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente
polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato
per anno indicato nel Modulo di Polizza,
assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri
non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale
e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l'intervento di un legale incaricato
della gestione del sinistro;
- le spese del procedimento di mediazione per
esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per un secondo legale domiciliatario,
unicamente in fase giudiziale, per un importo
massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono
riconosciute solo quando il distretto di Corte
d'Appello nel quale viene radicato il procedimento
giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione
di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel
caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato,
o di transazione autorizzata da Europ Assistance
ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E
LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico
d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti
purché scelti in accordo con Europ Assistance ai
sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535
Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie.
Sono assicurate anche le spese degli
arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
(L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte
in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto
dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere
informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati,
le condizioni di polizza, le modalità e i termini
per la denunzia dei sinistri e sull'evoluzione dei
sinistri già in essere telefonando al numero verde
Europ Assistance.
Art. 27. - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in
genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili
costituite contro l'Assicurato nei procedimenti
penali (art. 541 Codice di Procedura
Penale).
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse
all'esecuzione delle pene detentive ed alla
custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono
ulteriormente garantite nel caso di due esiti
negativi.
Art. 28. - SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- la persona fisica Contraente della Polizza che conduce
il Veicolo, così come definito all'Art. 60 del
nuovo Codice della Strada (D.LGS 30/04/1992, n°
285) e/o la persona fisica da questa autorizzata
come secondo conducente (nell'ipotesi di scelta
di circolazione doppia) il cui nominativo è riportato
nel Simplo di Polizza.
Le garanzie sono prestate per fatti relativi:
- al veicolo a motore, così come definito all'Art. 60
del nuovo Codice della Strada (D.LGS 30/04/1992,
n. 285).
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia
si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 29. - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente
Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con
riferimento a violazioni di legge o a lesioni di
diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato
in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione
di parte civile nell'ambito di procedimenti
penali) per ottenere il risarcimento di danni a
persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi derivanti da incidenti stradali;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per
delitti colposi e per contravvenzioni derivanti
da incidenti stradali. La prestazione è operante
anche prima della formulazione ufficiale
della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per
reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di
derubricazione del titolo di reato da doloso a
colposo ovvero in caso di proscioglimento, di
assoluzione con decisione passata in giudicato
(art. 530 codice di procedura penale, 1°
comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza
della notizia di reato, fermo restando l'obbligo
dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel
momento in cui viene instaurato il procedimento
penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione
del reato ad eccezione delle ipotesi di
estinzione per remissione di querela. Non si
fa luogo ad alcun rimborso delle spese in
caso di estinzione del reato per qualunque
causa o per qualunque altro esito del procedimento
diverso da quello sopra indicato;
4. l'azione per il recupero danni dei confronti della
Compagnia di RCA che opera la liquidazione del
danno in ambito di risarcimento diretto: la
garanzia è prestata sul presupposto che sussista
contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento,
sulla quantificazione del danno e nel
caso di mancato rispetto dei termini, modalità e
applicabilità della procedura di risarcimento ex
Artt. 148-150 L.209/05 e successive modifiche.
La garanzia comprendealtresì la presentazione
della domanda di reintegrazione nella classe di
merito originaria;
5. l'azione per il recupero danni dei confronti della
Compagnia di RCA che opera la liquidazione del
danno non risarcibile in ambito di risarcimento
diretto;
6. l'arbitrato ed azione legale nei confronti di compagnie
assicuratrici per polizze ard, infortuni stipulate
dal Contraente per il caso morte o inabilità
permanente conseguente a fatti della circolazione
stradale, al fine di far valere il diritto
dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione
del danno, ove sussista contestazione. Per
quanto attiene l'arbitrato, la garanzia prevede il
pagamento dell'arbitro di parte e del terzo arbitro
per la quota a carco dell'Assicurato. La società
esperirà un tentativo preliminare di definizione,
esaurito infruttuosamente il quale attiverà la
procedura arbitrale. Qualora sia presente analoga
copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione,
la garanzia Europ Assistance opera a
seconda rischio;
7. la formulazione di ricorsi ed istanze in ogni stato
e grado strumentali alla definizione del sinistro
in caso di incidente stradale.
Art. 30. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono
operative per violazioni di legge e lesioni di diritti
verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia,
Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania,
Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca,
Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra,
Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia,
Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato
di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza
gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale
per violazioni di legge o lesioni di diritti
verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano
in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 31. - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art.
"PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è
prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamento
doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto
disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI
GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti
penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popolari,
atti di vandalismo, terremoto, scioperi e
serrate nonché da detenzione od impiego di
sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributario
e fiscale;
d. il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni
comminate in via amministrativa, salvo
quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI
GARANTITE";
e. le controversie di valore inferiore a Euro
250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. il recupero crediti, controversie contrattuali
ivi comprese;
h. controversie non espressamente indicate
nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
L'assicurazione non vale, inoltre:
i. se per il veicolo a motore descritto in polizza
non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione
ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla
guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo viene utilizzato in difformità
dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l'illecito
sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187
Nuovo Codice della strada), o quando, in
seguito ad incidente, non abbia adempiuto
gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo
Codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento
dell'obbligo di fermarsi, l'omissione
di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie
generalità alle persone danneggiate;
m.quando la controversia abbia per oggetto
danni derivati dalla partecipazione a gare o
competizioni sportive e relative prove, salvo
che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI
(Automobile Club Italiano) o dalla FMI
(Federazione Motoristica Internazionale).

Europ Assistance Oldtimer.

RicDyane

#338
Oggi sono arrivati i primi ricambi,  cioè parabrezza e guarnizione superiore nuovi... In arrivo traversa nuova sopra parabrezza (7), utile per ripristinare il pezzo di tetto danneggiato.



Domani mattina finalmente arriva il perito, quindi da domani pomeriggio inizia la riparazione.




Fedeesse

ottimo.
al via la riparazione! [compliments]

robyazz

Benissimo Ricky !  [:clap]
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RicDyane

Grazie.

Itas dovrà comunque rispondere per i danni ai trasportati, in sintesi, mia moglie (contraccolpo) e mio figlio (distorsione del piede). Vedremo come si muove.

RicDyane

Da quel che mi ha riferito il carrozziere, il perito ha detto che l'impianto GPL aumenta il valore del mezzo... Poi nell'insieme vi dirò. Intanto mi sono arrivati i ricambi dal Portogallo.

robyazz

Toh guarda, il GPL.., chissà cosa ne pensano i super puristi ?  ;D
BLOCCO EURO 0, IMBROGLIO VERO

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Fedeesse

su una macchina che vale zero o poco piu', un impianto nuovo da 1500/2000 euro aumenta il valore del "lotto".

non per questo bisogna spingerne  e pubblicizzarne il montaggio.
i vantaggi principali sono sicuramente altri.

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