Ciao a tutti, invio un estratto della "Nota metodologica e considerazioni 2020", esplicativa dell'autoritratto 2020 ACI. La circolare è visibile sul sito ACI, studi e ricerche, dati e statistiche, autoritratto 2020. Sono 40 pag, le ho lette e volevo sottolineare 2 aspetti che, a mio modesto parere, potrebbero spiegare la discordanza fra i dati riportati nelle tabelle e quelli reali, sempre in riferimento al parco storico Citroen. Primo aspetto, a pag. 6 è indicato che il ritiro per circolazione in aree private è stata abolito dal 2006, quindi le auto post 2006 in questo stato sono soggette al bollo e assicurazione. Da questa norma sono escluse le auto di interesse storico e collezionistico. Parecchie di queste auto ante 2006, non circolano ma sono riportate nelle tabelle. Secondo aspetto, a pag 6 e 7 è indicato che vi sono circa 1.200.000 auto per le quali, al 31.12.2020, risulta iscritta una minivoltura ad un concessionario. Anche queste non circolano ma sono riportate nelle tabelle. Sicuramente si tratta di auto per lo più vecchie. Questo potrebbe spiegare perché i dati numerici di alcuni modelli storici Citroen rispecchiano la realtà, mentre altri se ne discostano considerevolmente. Altro non mi sovviene.
AUTORITRATTO
2020
Roma, maggio 2021
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A cura di: AREA PROFESSIONALE STATISTICA ACI
GLOSSARIO
Di seguito riportiamo le principali voci che compaiono nel corso della trattazione.
Le tabelle ed i grafici illustrano, per le principali categorie di veicoli, l’andamento dei seguenti
eventi:
1) PARCO VEICOLARE:
Fotografia dell’insieme dei veicoli che circola sul territorio nazionale al 31 dicembre di ogni anno.
2) ISCRIZIONI DI VEICOLI NUOVI DI FABBRICA al P.R.A.:
Registrazione della prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo di fabbrica, da effettuare
contestualmente al rilascio della Carta di circolazione.
3) CESSAZIONI DALLA CIRCOLAZIONE (RADIAZIONI):
Registrazione al PRA della radiazione del veicolo, avvenuta per rottamazione, esportazione o altro
(es.: veicoli abbandonati e rimossi dalle autorità). Da luglio 1998 questa formalità non viene più
presentata (nel caso di rottamazione) dal proprietario del veicolo, ma dal titolare del centro
autorizzato alla raccolta dei veicoli da rottamare. Dal momento della consegna del veicolo al
demolitore (in forza del D. lgs. n. 149/2006 in vigore dal 27/04/06), lo stesso ha 30 giorni di tempo
per presentare la formalità al PRA. Nel caso di rottamazione da incentivo il termine di presentazione
formalità si riduce a 15 giorni (l. 296 del 27/12/2006 e decreto 20 marzo 2019-Ecobonus e
successivi)
4) PASSAGGI DI PROPRIETA’:
Registrazione al PRA del trasferimento di proprietà di un veicolo, che deve avvenire
contestualmente all'acquisto (D.P.R. 19/09/2000 n. 358) in applicazione dal 12/05/'03.
5) MINIVOLTURE:
Registrazione al PRA di un passaggio di proprietà di un veicolo a favore di un concessionario, ai
fini della rivendita a terzi. Tali dati sono stati disaggregati solo a partire dal 1998, anno in cui il
fenomeno ha raggiunto valori significativi.
La presente pubblicazione prende in esame le seguenti categorie di veicoli:
• AUTOVETTURE:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
• AUTOBUS:
veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del
conducente;
• AUTOCARRI MERCI:
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
• AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI:
veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
• AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE:
veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
• MOTOCICLI:
veicoli a due ruote, adibiti a trasporto persone con cilindrata superiore a 50 cc.
• MOTOCARRI:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
• MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
• MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE:
veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle
attrezzature;
• MOTOCARROZZETTE:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
• QUADRICICLI:
veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le
0,55t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei
limiti stabiliti sono considerati autoveicoli;
• RIMORCHI:
veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli (veicoli a motore elettrico non
vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione) con esclusione degli
autosnodati;
• SEMIRIMORCHI:
veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice;
• TRATTORI STRADALI: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi.
Per le complete definizioni di ogni singola categoria di veicolo, e relative specifiche, rimandiamo al
Codice della Strada, in particolare al Titolo III (Dei Veicoli), che può essere consultato sul sito
www.aci.it al seguente link:
http://www.aci.it/i - servizi/normative/codice - della - strada/titolo - iii - dei - veicoli.html
NOTA METODOLOGICA
Nella pubblicazione vengono presentati i dati relativi alla consistenza del parco veicolare al
31/12/2020, nonché quelli relativi alle radiazioni (cessazioni dalla circolazione), alle prime
iscrizioni di veicoli nuovi ed ai trasferimenti di proprietà avvenuti nel corso del 2020 in Italia. Essi
sono calcolati in base alle risultanze sullo stato giuridico dei veicoli, tratte dal Pubblico Registro
Automobilistico. Il P.R.A. è l’Istituto in cui vengono registrati tutti gli eventi legati alla vita
“giuridica” del veicolo, dalla sua nascita con l’iscrizione, alla sua morte, con la radiazione.
In accordo con la definizione statistica internazionale lo "stock" di veicoli di un Paese è pari al
numero di veicoli che risultano registrati al 31/12. Appare dunque ragionevole e vantaggioso
calcolare il parco veicolare partendo direttamente dall'iscrizione al Pubblico Registro
Automobilistico, pur sottolineando che può esserci un qualche scostamento tra il cosiddetto
circolante teorico (iscritto al P.R.A.) e quello effettivamente circolante su strada.
In tutte le elaborazioni effettuate il criterio adottato è l'espletamento della formalità presso il P.R.A.
Con il D. lgs. n. 98/2017 è stata prevista la progressiva introduzione, a partire da febbraio 2020, del
Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della Carta di
Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CdP cartaceo o CdP digitale), che entrerà in
vigore definitivamente il 30 giugno 2021.
IL DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati
relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro
Automobilistico.
Poiché l’emissione del DU è avvenuta progressivamente per tipologia di operazioni e, per i veicoli
già immatricolati/iscritti al PRA, in occasione della prima operazione effettuata, potranno coesistere
nel corso del tempo veicoli dotati di Carta di Circolazione e CdP con veicoli già dotati, invece, di
DU.
Dal 2 marzo 2021, in caso di smarrimento/furto o deterioramento/distruzione del CdP cartaceo (per
i veicoli ancora muniti di tale documento) non verrà più rilasciato il duplicato CdP ma verrà emesso
il nuovo DU.
Analogamente verrà emesso il DU nel caso di furto/smarrimento o deterioramento/distruzione della
carta di circolazione. E’ stato previsto che il libretto di circolazione e il certificato di proprietà
emessi prima della data di entrata in vigore del Foglio Unico di Circolazione avranno validità fino
alla loro scadenza.
Finché non si arriverà a regime con l’introduzione del DU, sono rimaste in vigore le precedenti
normative relative alle iscrizioni e cancellazioni dei veicoli al PRA.
I veicoli nuovi immatricolati in Italia devono essere iscritti al P.R.A. contestualmente alla data di
immatricolazione a partire dal 01/06/2004 (ex art. 80 c. 57 L. 289/2002 e D.P.R. 377/2003). Il
sistema, che prevedeva un intervallo di 60 giorni tra immatricolazione ed iscrizione, permane per
l’acquisto di veicoli immatricolati ai sensi dell’art.93 comma 3 del Codice della strada, soggetti,
quindi, a licenza/titolo autorizzativo o quelli sottoposti a collaudo (autonoleggio, autocarri,.…) e per
le iscrizioni di veicoli nuovi di importazioni parallele o usati provenienti da stati diversi da quelli
UE (D.P.R. 224/2002 in applicazione da dicembre 2005).
Con riferimento alla consistenza del parco va considerato poi che vi sono alcuni veicoli che, pur
essendo in circolazione, non sono iscritti al P.R.A.: si tratta dei veicoli iscritti in altri Registri quali
quello del Ministero della Difesa (targhe EI), della Croce Rossa Internazionale, del Ministero degli
Esteri (targhe CD)….Tuttavia è ragionevole ritenere che il numero di questi veicoli non sia tale da
modificare sensibilmente le caratteristiche del parco nel suo complesso.
La cancellazione dal P.R.A. dei veicoli avviati a demolizione, a partire dal 30/6/98 avviene
esclusivamente a cura dei titolari del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale della casa costruttrice, i quali assicurano la demolizione “ecologica” dei veicoli. Tali
soggetti hanno 30 giorni di tempo dalla data di consegna del veicolo per presentare la formalità al
P.R.A (D.lgs. n. 149/2006 in applicazione dal 27/04/2006), tempistica che si riduce a 15 giorni nel
caso di rottamazione da incentivo (l. 296 del 27/12/2006 e decreto 20 marzo 2019 - Ecobonus e
successivi).
La cessazione dalla circolazione avviene oggi principalmente per rottamazione ed esportazione. La
causale “ritiro per circolazione in aree private” è stata abolita con il D.lgs. n. 149/2006 di cui sopra.
I passaggi di proprietà dei veicoli sono registrati contestualmente all’autentica della firma del
venditore, se ci si rivolge ad uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) presso il P.R.A. o
la Motorizzazione Civile; si ha in tal modo la garanzia dell’aggiornamento giuridico dell’archivio
del P.R.A. con i dati del nuovo proprietario del veicolo. Nei casi in cui alcune richieste non possano
essere presentate ad uno STA (stesse casistiche valide per le prime iscrizioni, a cui si aggiungono i
veicoli privi del certificato di proprietà (CdP), veicoli che in concomitanza al passaggio richiedono
l’annotazione di altre formalità, ecc), c’è il limite di 60 giorni dalla data di autentica della firma
sull'atto di vendita per richiedere la registrazione del passaggio di proprietà e l'aggiornamento del
CdP all'ufficio provinciale ACI - PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile.
Nel definire la consistenza del parco veicolare si è partiti dunque dai veicoli iscritti al P.R.A. al 31/12
ai quali sono stati sottratti:
1) i veicoli radiati, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (anche in questo
caso può esserci uno slittamento temporale rispetto alla consegna per la rottamazione fino a 60gg.);
2) veicoli oggetto di furto o appropriazione indebita, per i quali sia stata annotata la perdita di
possesso;
3) veicoli confiscati dallo Stato.
Per facilitare una stima dei veicoli effettivamente su strada, si riporta, nella tabella che segue, il
numero di veicoli, distinti per categoria, per i quali al 31-12-2020 risultava iscritta una
“minivoltura”, formalità equivalente ad una trascrizione di atto di vendita a beneficio di un
concessionario che si impegna a tenere il veicolo per la rivendita. Questi veicoli, che pertanto al 31-
12-2020 sono non circolanti, sono invece considerati in tutte le tabelle.